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  • Il leasing (o locazione finanziaria ): è il contratto con il quale una banca o un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106

T.U.B.) -c.d. concedente- si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore.

Quest'ultimo ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e ne dispone per un tempo determinato a fronte del pagamento di

un corrispettivo ("canone") che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del

contratto, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito (c.d. diritto di riscatto) ovvero, in caso di

mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Alcuni aspetti del contratto in questione, sono disciplinati dalla Legge (Cfr. con art. 1 c. 136 e s. L. 124/2017). Per taluni altri aspetti, invece, è necessario fare riferimento si alle norme sul contratto in generale sia alla giurisprudenza e tenendo sempre presente le clausole disposte dalle parti.

Prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge 124/2017, il Leasing era menzionato e definito unicamente nell’ambito di alcune disposizioni fiscali. Per tale ragione, rientrava nella categoria dei così detti contratti atipici.

La finalità del Leasing è quella di finanziare indirettamente l’utilizzatore affinché abbia la immediata disponibilità della cosa. Quest’ultimo si impegna a rimborsare ratealmente la somma anticipata dal concedente, oltre agli interessi ed alla remunerazione del capitale per il rischio dell’operazione.

Tali ultimi interessi devono, però, essere restituiti in misura proporzionale (e non progressiva) all’ammontare del prestito ed alla sua

durata.

Giova ricordare che, come per i mutui, anche in questo caso l’ammortamento può essere a rimborso unico, con il quale si restituisce, ad una scadenza prefissata ed in unica soluzione, il capitale avuto in prestito, oltre agli interessi da esso prodotti al tasso convenuto. Invero, trattasi di un ammortamento raramente usato nella realtà fattuale, per prestiti di breve durata e di modesto importo, ma è quello che, però, offre garanzie di trasparenza e di chiarezza in quanto il debitore è in grado di calcolare, sin dalla stipulazione del contratto ed in maniera rigorosa, quale sarà il costo dell’operazione in quanto, nell’eventuale assenza di oneri accessori, il tasso nominale e quello effettivo devono necessariamente coincidere.

Molto più frequente è, invece, l’ammortamento del prestito col metodo “Progressivo “ o “Graduale” nel quale l’estinzione del prestito avviene attraverso il pagamento di una rata costante da versare periodicamente (a scadenza prefissata) e comprensiva della quota capitale e della quota interessi; come nel/i piano/i di ammortamento oggetto della nostra analisi.  I vari metodi di ammortamento sono quindi diversi, anche se il più usato è certamente quello “Progressivo a Rate Costanti o Metodo Francese” per ragioni di agevole intuizione che saranno illustrate nel corso della relazione.

Caratteristica peculiare del metodo è quella di mantenere costante la rata (r= ck + ik;) per l’intera durata del prestito (nei contratti a tasso fisso) e poiché la quota interessi decresce man mano che il debito viene estinto, aumenterà, conseguentemente, la quota capitale.

Tale metodologia, però, anche per il leasing, utilizza una formula al cui interno  si trova il famoso binomio di Newton o fattore di capitalizzazione composta (1+I)^n ( vietato dalla legge ai sensi degli art. 821 e 1283 del c.c. ). Tale binomio è un fattore olimpionico di velocità, responsabile della maturazione degli interessi non già in modo proporzionale (in ragione del tempo) così come previsto dall’art. 821 c.c., bensì’ in modo esponenziale. Per tali ragioni l’utilizzo di una siffatta formula è inaccettabile e contra legem.

(...) Spesso, quindi, nella parte letterale del contratto verrà stabilito un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano circa la maturazione degli interessi, mentre nella realtà fattuale inaspettatamente, verrà utilizzato il c.d. ammortamento alla Francese: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi mediante l’utilizzo della capitalizzazione composta.

V’è da ricordare che il tasso nominale di interesse pattuito nel contratto di leasing (come per i mutui), non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice. La banca che utilizza nel contratto di leasing questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero incertezza (tra tasso nominale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto,

Cfr. con sentenza n. 113 del 29/11/2008 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano!

- Sentenza del Tribunale di Rutigliano (Sez. distaccata di Bari) del 29/10/2008 n. 113

(mancata specificazione contrattuale differenza tra tasso nominale e tasso effettivo del piano ammortamento –ammortamento alla francese e interesse composto - nullità clausola determinazione interesse – effetti – applicazione tasso sostitutivo interesse legale semplice (cfr. artt. 1283 e 1284 e 1419 c.c.);

- Sentenza del Tribunale di Larino (Sez. distaccata di Termoli) del 03/05/2012 n. 119

(è illegittimo il sistema di calcolo alla francese relativo al piano di ammortamento del mutuo).

N.B.1 Confronta anche con la pagina del sito "Sentenze Corti di Merito mutui -ammortamento alla francese-".

N.B.2 Lo Studio Ferrari, nelle proprie perizie sui leasing, sia a tasso fisso che a tasso variabile, dimostra, rata per rata, la presenza dell'anatocismo. Ovvero dimostra, che in ogni rata del piano d'ammortamento, vengono calcolati gli interessi non solo sul debito residuo di cui alla rata in questione, ma anche sulle quote interessi delle rate precedenti!

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