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NEW SULL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

 

 

Non bisogna in nessun caso dimenticare i contenuti della sentenza del Tribunale di Rutigliano

 

Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano Sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008:

 

Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di

 

 ammortamento viene applicato, in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ‘ammortamento alla francese’: ossia un metodo che comporta la

 

 restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello

 

composto e già non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3). Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto

 

non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il

 

calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che 

 

utilizza nel contratto di mutuo/finanziamento questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello

 

dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del 

 

piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o 

 

incerto.

 

E tanto meno dimenticare le innumerevoli e successive sentenze (come giù richiamate) che hanno bandito in ogni sua parte l’applicabilità dell’ammortamento

 

alla francese; così come riportate anche nella pagina “Sentenze Corti di Merito mutui - ammortamento alla francese”  (32 sentenze ad avviso dello scrivente le più 

 

significative, ma ve ne sono anche altre).

 

Visto quanto anzidetto, non bisogna, poi, dimenticare le importanti differenze esistenti tra la capitalizzazione semplice e la capitalizzazione composta

 

(insistente nel piano di ammortamento alla francese), tenendo bene a mente quanto di seguito riportato, e specificatamente cosa ci insegna la matematica 

 

finanziaria in merito ai regimi finanziari:

 

(…) Nel regime finanziario ad interesse semplice, gli interessi, maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al

 

capitale che li ha prodotti e, quindi, non maturano a loro volta interessi. In termini matematici si dice che l'interesse è proporzionale al capitale e al tempo.

 

 

Nel regime finanziario ad interesse composto, alla fine di ogni periodo, l'interesse maturato nel periodo viene sommato al capitale inziale che lo ha 

 

prodotto, per costituire così un nuovo capitale su cui calcolare gli interessi nel periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.

 

 

Quando il processo di capitalizzazione, di calcolo del valore a un determinato tempo futuro di un capitale disponibile al tempo presente, avviene 

 

secondo il regime di calcolo dell'interesse semplice non c'è capitalizzazione di interessi, nel senso di interessi che diventano capitale. In questo caso si 

 

parla di capitalizzazione semplice.

 

 

Quando il processo di capitalizzazione, di calcolo del valore a un determinato tempo futuro di un capitale disponibile al tempo presente, avviene 

 

secondo il regime di calcolo dell'interesse composto, c'è capitalizzazione di interessi, nel senso di interessi che diventano capitale. In questo caso si 

 

parla di capitalizzazione composta.

 

 

In altri termini è il regime finanziario adottato che determina se vi è capitalizzazione di interessi, nel senso di interessi che diventano capitale, oppure no!

 

 

L’addebito più pregnante viene mosso al particolare regime finanziario  (di cui si è detto) rilevato nella quantificazione degli interessi da inglobare nella rata di

 

ammortamento, nonché nella periodica “anticipazione” dei pagamenti da parte del debitore il quale, eseguendoli alle cosiddette tappe intermedie (semestrali,

 

trimestrali, mensili etc.,) e non ricevendo in contropartita alcuno “sconto” (per l’anticipazione), rimane, di fatto, fortemente danneggiato dal suddetto Regime

 

Finanziario a prescindere dalla (incolpevole) stipulazione del contratto di mutuo ad ammortamento sicuramente sottoscritto in assoluta buona fede contrattuale

 

e, soprattutto, con il “convincimento” di aver stipulato un finanziamento al tasso indicato nel contratto! Nel caso in esame la metodologia di

 

ammortamento utilizzata dalla banca per il calcolo delle rate è quella dell’ammortamento alla francese.

 

 

Tale metodologia utilizza, per il computo delle rate, una formula al cui interno (e più precisamente al denominatore) si trova il famoso binomio di Newton o

 

fattore di capitalizzazione composta (1+I)^n (vietato dalla legge ai sensi degli art. 821 e 1283 del c.c.). Tale binomio è un fattore olimpionico di velocità

 

responsabile della maturazione degli interessi non già in modo proporzionale (in ragione del tempo) così come disposto dall’art. 821 su richiamato, bensì in

 

modo esponenziale. Per tali ragioni l’utilizzo di una siffatta formula è inaccettabile e contra legem.

 

 

Consideriamo la struttura di un mutuo/finanziamento assimilata a quella di un’operazione finanziaria nella quale viene inizialmente contabilizzata l’operazione

 

 (negativa) di prestito dell’importo finanziato e, successivamente, registrate le operazioni (positive) di versamento delle rate di rimborso.

 

 

N.B. Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli 

 

istituti di credito, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie

 

(ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle 

 

quali la sua adozione comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d’interesse nullo, in

 

concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in

 

 quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di

 

 ulteriori interessi. -Cfr. con sentenza del Tribunale di Massa n. 797 del 13/11/2018-.

 

 

Operando nel regime finanziario della capitalizzazione composta, a ogni scadenza, contemporaneamente all’addebito della rata viene effettuato

 

l’addebito dell’importo della quota interessi, calcolata sul debito residuo relativo alla scadenza precedente, decurtando in sostanza la sola quota capitale, ossia la

 

differenza tra la rata e la quota interessi. Operando in questo modo, ciascun debito residuo del finanziamento, sul quale sarà calcolata la successiva quota interessi,

 

risulterà comprensivo degli interessi sia del tempo corrente che di quelli di tutti i tempi precedenti, generando il calcolo di interessi su interessi maturati in

 

precedenza ovvero la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) -Cfr. Anche con la pagina Anatocismo Nei Mutui di cui al sito “Studio Ferrari Lecce since 1970

 

Anatocismo Bancario”-.

 

 

N.B.2 Lo Studio Ferrari, nelle proprie perizie (econometriche) sui mutui, sia a tasso fisso che a tasso variabile, dimostra, rata per rata, la presenza dell'anatocismo.

 

Ovvero dimostra, che in ogni rata del piano d'ammortamento, vengono calcolati gli interessi non solo sul debito residuo di cui alla rata in questione, ma anche

 

sulle quote interessi delle rate precedenti.

 

 

Per la stesura di un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice è necessario ricordare come gli interessi maturati nel tempo possono soltanto essere

 

contabilizzati (conteggiati) ma devono essere pagati solo al termine della scadenza del mutuo. Restando (alle tappe intermedie-rate) improduttivi di ulteriori

 

interessi fino alla suddetta scadenza. La sterilità degli interessi a ciascuna tappa intermedia lascia invariato il capitale di riferimento. Realizzando una crescita del 

 

montante di tipo lineare, proporzionale al tempo, oltre che al capitale. Di modo che il montante procede secondo una progressione aritmetica. A differenza del

 

regime in capitalizzazione composta, per effetto del principio di scindibilità sul quale si fonda, nel quale gli interessi vengono periodicamente calcolati sul

 

montante maturato (C+I).