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Applicabilità dell'Anatocismo

In relazione alla suddetta applicabilità, si osserva quanto segue:

Non v'é dubbio che, per quanto concerne il periodo antecedente il 1° luglio 2000, non è applicabile alcun tipo di capitalizzazione degli interessi passivi.  Ciò sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione già a partire dal 1999, consolidata ulteriormente nel quindicennio successivo. Orientamento riconfermato più volte dalla Cassazione sia a Sezioni Semplici (Cass. n. 2374/1999, Cass. n. 3096/1999, Cass. n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002, Cass. n. 4498/2002, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n. 17338/2002, Cass. n. 17813/2002, Cass. n. 2593/2003, Cass. n. 12222/2003, Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass. n. 4093/2005, Cass. n. 4094/2005, Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass. n. 10599/2005, Cass. n. 10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008), che a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), significando, poi, che la banca non può neanche richiamare/invocare l'istituto dell'overruling (Con una sentenza depositata l’11/07/2011 n. 15144, le Sezioni Unite civili della Cassazione e si sono pronunciate sul tema cd. dell’overruling -letteralmente: cambio delle regole in corso d’opera-, chiarendo come il cambiamento della giurisprudenza della Cassazione in materia processuale non può sempre avere come conseguenza una valutazione di inidoneità della condotta posta in essere conformemente all’indirizzo al tempo prevalente ) a tutela di un suo incolpevole affidamento, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante la materia sostanziale e non processuale (Cfr. anche con Cass.Civ. n. 20172/2013).

È qui appena il caso di significare, trattandosi di orientamento ormai consolidato, che, partendo dai dettami dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale, la stessa consente l'anatocismo solo in caso di una eventuale domanda giudiziale e/o di una convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. E' stato inoltre di fatto chiarito che, gli usi contrari richiamati dalla norma, che alla stessa possono derogare, sono  esclusivamente usi normativi e non negoziali. Ma una simile norma consuetudinaria non è mai esistita!

Ragion per cui, si conclude, dicendo che, la previsione contrattuale della
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non può che essere basata su un uso negoziale e non su una norma consuetudinaria, che non è mai esistita. Per tanto, una simile previsione è nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.

Per ciò che riguarda gli interessi successivi a giugno 2000 (dal 1° luglio), si osserva quanto segue:

- entrata in vigore della delibera del CICR in data 22/04/2000;

- limite massimo di adeguamento previsto all'art. 7 della suddetta delibera, 30 giugno 2000;

-la Capitalizzazione Composta sarebbe risultata applicabile a far data dal 1° luglio 2000, a condizione che nei contratti stipulati non fosse mancata la clausola di eguale reciprocità di capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, la forma scritta, e l'approvazione esplicita delle parti. Se mancanti (...), anche per tale periodo il rapporto di credito è, e sarebbe comunque affetto da anatocismo. 

Fermo ad ogni modo restando che la norma di sanatoria di cui al 3° C. dell’art 25 di cui al D.lgs. 342/99 di cui sopra, è stata poi dichiarata incostituzionale per eccesso di delega e conseguente violazione degli artt. 76-77 Cost. dal giudice delle leggi (Corte Costituzionale-Consulta), con sentenza n. 425/2000 con eliminazione degli effetti “ex tunc”, cioè dall’inizio e cioè anche per i rapporti ante 1999, premesso quindi che la capitalizzaione composta trimestrale è in ogni caso inapplicabile; l'anatocismo (...le clausole relative alla capitalizzazione dedegli interessi) bancario dal 07/2000 sarebbe in ogni caso stato  illegittimo se nel contratto fosse mancata la specifica approvazione per iscritto e la eguale reciprocità nel calcolo degli interessi, sia attivi che passivi .

V'è più, a partire dal 2016, anche il T.U.B. recita testualmente quanto segue:

L'importante novità legislativa è prevista dall'art. 120 T.U.B. C. 2 alle lettere a e b).

2. Il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;


b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Tanto premesso, è chiarito che spesso e per tutta la durata dei rapporti di credito, dovrebbe ritenersi illegittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

L'anatocismo è consentito, ad oggi, soltanto nelle aperture di credito regolate in conto corrente, nonché negli sconfinamenti, anche in assenza di affidamento oppure oltre il limite del fido, a condizione che il cliente abbia rilasciato un apposito consenso scritto. E sempre che, i tassi effettivi risultanti dall'applicazione del suddetto anatocismo, negli anzidetti rapporti di credito, non superino quelli pattuiti . Nel caso in cui i tassi effettivi dovessero superare quelli (pattuiti) legali, ma entro i limiti dei tassi soglia di cui alla L. 108/1996, "gli stessi dovranno, ai fini della loro validità/applicabilità, essere determinati per iscritto, altrimenti saranno dovuti nella misura  legale"; si dovrà con ciò applicare il dispositivo di cui all'art. 1284 c.c. (applicazione del saggio legale periodale sostitutivo). Nel caso in cui, i tassi effettivi dovessero invece superare i suddetti limiti del tasso soglia, rinvenuti con ciò interessi usurari, si dovrà applicare il dispositivo di cui all'art. 1815 c.c.. Ragion per cui, "la clausola relativa agli interessi è nulla e non sono dovuti interessi".

Il conteggio degli interessi, salvo il caso appena richiamato, dovrà quindi essere fatto senza capitalizzazione alcuna, tanto meno annuale (così, espressamente, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), e quindi sul punto dovrebbero essere in tal senso accolte le richieste... e/o comunque, e sostitutivamente, apllicati i dettami di cui all'art. 1284 c.c. (...), visti e considerati  i saggi ultralegali tanto spesso rilevati, mai pattuiti e mai determinati per iscritto.

Con ciò, quindi, bisognerebbe, in molti casi, e per l'intera la durata del rapporto, applicare, quanto meno, e sostitutivamente, il saggio legale periodale.

Fermo restando il profluvio di sentenze della Cassazione a Sezioni Semplici e Unite, contrarie allo  stesso, così come già richiamato nella pagina di questo sito: Sentenze Corte di Cassazione conti correnti e mutui.La nuova norma, prevede quindi  un reale divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d.anatocismo),  in tutte le operazioni bancarie (compresi i mutui ed in generale i finanziamenti).

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